Decreto legge 24.04.2014, n. 66
Titolo III - Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Capo III - Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 332 e 333 sono sostituiti dai seguenti:
«332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte della società EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della società;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale
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