Decreto legge 24.04.2014, n. 66
Titolo IV - Norme finanziarie ed entrata in vigore
1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3.
2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:
Regione o Provincia autonoma | Importo (in milioni di euro) | |
---|---|---|
Anno 2014 | Anno 2015-2017 | |
Trentino-Alto Adige | 3 | 5 |
Provincia autonoma Bolzano/Bozen | 43 | 61 |
Provincia autonoma Trento | 42 | 59 |
Friuli-Venezia Giulia | 93 | 131 |
Valle d'Aosta | 12 | 16 |
Sicilia | 222 | 311 |
Sardegna | 85 | 120 |
Totale RSS | 500 | 703 |
»;
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.».
3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
«526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica
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