Nota Ministero della Giustizia 03.04.2014
Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Come già riferito con la precedente nota di chiarimento , l'ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell'art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.
La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.
In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.
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