Nota MIUR 08.04.2014
Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori (D.Lgs. n. 39/2014).
Questa Amministrazione fa presente che dal prossimo 6 aprile entrerà in vigore l'art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, secondo il quale "Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".
Al riguardo, si rappresenta che saranno tempestivamente fornite ulteriori idonee indicazioni al fine di agevolare e semplificare le modalità di attuazione della predetta normativa e di garantire le sue finalità di tutela dei minori.
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