Decreto MIUR 04.12.2014, n. 889
1. All'esito della valutazione di cui in premessa gli Atenei vengono ammessi a finanziamento complessivo per l'importo massimo di cui all'allegata Tabella 1.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del DM 827/2013, qualora all'esito della valutazione il finanziamento attributo ad una azione risulti inferiore a quello indicato dall'ateneo come minimo per il raggiungimento dell'obiettivo, si dà facoltà all'ateneo stesso di:
- accettare il finanziamento senza rimodulazione dei target prefissati;
- rinunciare al finanziamento ed escludere pertanto l'azione in oggetto dal monitoraggio e dalla valutazione finale.
3. Il finanziamento relativo agli esercizi 2013 - 2014 - 2015 sarà disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del DM 827/2013 e di quanto indicato al successivo comma 4.
4. Nella sezione riservata di ogni ateneo, accedendo al sito PRO 3 (Programmazione triennale 2013 - 2015), sono comunicati per ciascuna linea d'azione e intervento:
- la valutazione e il finanziamento massimo attribuibile;
- l'esito del monitoraggio annuale e finale, ai fini dell'attribuzione, del consolidamento o del recupero dei relativi finanziamenti a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario o del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del DM 827/2013 e in relazione al raggiungimento dei target definiti da ciascun ateneo.
5. Nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti l'assegnazione ed erogazione delle risorse è disposta con decreto direttoriale.
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