Decreto MIUR 18.12.2014, n. 909
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 21, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni
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