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Decreto legge 31.12.2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 31.12.2014, n. 302)

Art. 14 - Proroga contratti affidamento di servizi

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007- 2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1º gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;

b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».

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