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Decreto legge 31.12.2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 31.12.2014, n. 302)

Art. 5 - Proroga di termini in materia di beni culturali

1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015».

1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 10

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo».

10

Comma così modificato dall'art. 11, comma 73-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244.

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