Decreto legge 31.12.2014, n. 192
1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole: «31 ottobre 2015».
2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e nell'anno accademico 2014-2015»;
b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;
c) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
5. Per gli interventi di edilizia s
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