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Decreto legge 31.12.2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 31.12.2014, n. 302)

Art. 7 - Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «1º gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;

b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

d) le parole: «1º gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»;

g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento»;

h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giu

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