Decreto legge 31.12.2014, n. 192
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, è prorogato al 31 dicembre 2015.
2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015».
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
4-bis. All'articolo 27,
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