Autorizzazione Garante per la Protezione dei Dati Personali 11.12.2014, n. 7
1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.
a) Per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico individuata dall'art. 69 del Codice (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del Codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:
1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonché dei mediatori iscritti;
2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti;
3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1, lettera n) del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti;
b) Per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 69 del Codice (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti), nonché dall'art. 67 del Codice (Attività di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia è autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del Codice ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonché relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazion
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