D.P.C.M. 20.12.2014
1. In via ordinaria la mobilità si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilità per la quale ricorrano le condizioni di neutralità per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 2, lettera i).
2. Le procedure di mobilità finanziata con il fondo per la mobilità si configurano come speciali. In particolare, è consentito fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi:
a) a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto dall'art. 30, comma 2.3;
b) mobilità funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che dispone e disciplina la mobilità funzionale specifica di volta in volta le modalità di finanziamento della predetta mobilità, previa verifica, per tale specifico aspetto, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) mobilità volontaria e mobilità obbligatoria, purché riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e non piena disponibilità di risorse finanziarie nel proprio bilancio.
3. Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo per la mobilità nei casi di:
a) mobilità da finanziare con le risorse per le assunzi
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