D.P.C.M. 24.12.2014
1. La Scuola nazionale dell'amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dal presente decreto, subentra in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni di sui sono titolari le Scuole e gli Istituti soppressi.
2. Con specifici accordi, le Amministrazioni di riferimento delle Scuole soppresse possono concedere alla Scuola nazionale dell'amministrazione, in uso gratuito, immobili o porzioni di essi, già utilizzati dalle Scuole di formazione soppresse e non dismessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto, per lo svolgimento delle funzioni trasferite dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. All'esito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, eventuali economie in relazione alle risorse trasferite ai sensi del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, viene autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni compensative al fine di dare attuazione al presente decreto.
5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere apportate le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito, anche, del definitivo accertamento delle risorse
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