Nota MIUR 23.12.2014, prot. n. 36384
Permessi Sindacali - Comparto Scuola - Periodo 1.9.2014 - 31.8.2015 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8 - 9 - 10. - CCNQ 17 ottobre 2013 - D.L. 90/2014, art. 7 convertito dalla legge n. 114 dell'11.8.2014.
In attuazione della normativa indicata in oggetto, questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2014 - 31 agosto 2015.
Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue.
Permessi sindacali retribuiti
I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt. 8 - 9 - 10 del citato CCNQ 7.8.98 e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:
- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 18.12.2002, art. 6).
Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la
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