Regolamento ANAC 09.12.2014
1. Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1;
b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso;
c) altri soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, purché ne facciano motivata richiesta all'Ufficio procedente prima della decisione finale.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti dell'Autorità;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che saranno valutati dall'Ufficio procedente ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
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