Regolamento ANAC 09.12.2014
1. Il Responsabile del procedimento formula le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6 comma 9, lett. a) del codice, per iscritto e secondo le modalità di cui all'art. 17.
2. Le richieste di cui al comma 1, devono indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla quantità e qualità delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30;
c) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e il referente cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
d) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia conforme. Il Responsabile del procedimento può, altresì, richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.
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