Regolamento ANAC 09.12.2014
1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento possono essere effettuate tramite:
a) posta elettronica certificata e/o firma digitale;
b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) consegna a mano contro ricevuta;
d) tramite posta elettronica, nei casi espressamente previsti.
2. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
3. Se le comunicazioni non possono avere luogo con le modalità di cui al comma 2, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Autorità.
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