Regolamento ANAC 09.12.2014
1. Il dirigente provvede all'archiviazione nei seguenti casi:
a) esposto privo di elementi di fatto o di diritto adeguatamente circostanziati e motivati;
b) esposto presentato secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento privo delle informazioni obbligatorie richieste;
c) manifesta incompetenza dell'Autorità;
d) manifesta infondatezza dell'istanza;
e) quando a seguito dell'istruttoria emergono elementi di fatto o di diritto che escludono l'intervento dell'Autorità.
2. L'archiviazione è comunicata, anche a mezzo di posta elettronica non certificata, solo nel caso di espressa richiesta scritta dell'esponente ed è disposta di regola mediante l'utilizzo di modelli approvati dal Consiglio dell'Autorità, tenuto conto delle tipologie di segnalazione ricevute.
3. L'esposto si intende archiviato comunque se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento.
4. È fatta salva l'attività di vigilanza, anche con riferimento ad esposti già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa ed ulteriore valutazione dell'Autorità.
5. Il dirigente competente informa il Consiglio, con cadenza mensile, delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.
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