Regolamento ANAC 09.12.2014
1. Il termine per l'avvio del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto.
2. Il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente è di 180 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento, fatta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di comunicare alle parti interessate una proroga non superiore a 90 giorni.
3. In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, i termini del procedimento possono essere sospesi quando si renda necessario:
a) effettuare ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;
b) procedere ad accertamenti ispettivi;
c) acquisire pareri da altri Uffici dell'Autorità ovvero da altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.
4. Nei casi indicati al comma precedente, i termini riprendono a decorrere rispettivamente dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte dell'ufficio delle integrazioni documentali, dalla data di consegna del rapporto predisposto dall'Ufficio Ispettivo, dalla data di ricevimento del parere richiesto.
5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti interessate la sospensione dei termini procedimentali.
6. Il dirigente competente informa il Consiglio delle proroghe e delle sospensioni disposte in conformità ai commi precedenti.
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