Accordo PCM 06.02.2014, n. 11
1. Il Miur, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle leggi, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati.
2. Il Miur, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome e gli ulteriori soggetti individuati dall'osservatorio di cui al successivo art. 4, identificano, all'interno della propria organizzazione, le strutture ed i relativi incaricati sui quali si attestano i profili di responsabilità per l'accesso all'Anagrafe Edilizia Scolastica.
3. L'ambito di competenza dei soggetti, come indicati al precedente comma 2, riguarda i dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio.
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