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Accordo PCM 06.02.2014, n. 11

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2 - Profili di responsabilità

1. Il Miur, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle leggi, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati.

2. Il Miur, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome e gli ulteriori soggetti individuati dall'osservatorio di cui al successivo art. 4, identificano, all'interno della propria organizzazione, le strutture ed i relativi incaricati sui quali si attestano i profili di responsabilità per l'accesso all'Anagrafe Edilizia Scolastica.

3. L'ambito di competenza dei soggetti, come indicati al precedente comma 2, riguarda i dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio.

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