Accordo PCM 06.02.2014, n. 11
1. Il Miur, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome partecipano alla realizzazione dello SNAES nelle modalità e per le competenze definite dalla normativa di riferimento. In particolare:
• il Miur:
a) mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome che ancora utilizzano il supporto informatico realizzato nel corso dell'anno 2005 e che ne facciano richiesta, i dati presenti presso il sistema informativo del Ministero, al fine di consentire alle Regioni ed alle Province autonome la creazione di una proprio "nodo regionale" dello SNAES, possibilmente attraverso il riuso di soluzioni tecnologiche già esistenti.
b) indica, all'interno della propria struttura (Direzioni scolastiche regionali e provinciali, etc.), i nominativi degli incaricati che hanno accesso ai dati di propria competenza, al fine di verificarne il contenuto;
c) trasmette alle Regioni ed alle Province autonome i dati anagrafici con i relativi codici meccanografici di identificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado (compreso il set informativo anagrafico delle Istituzioni Scolastiche) esistenti e "attive", secondo le modalità e la tempistica descritta nell'Allegato Tecnico, anche al fine di agevolare la fondamentale relazione tra gli "edifici/punti di erogazione del servizio scolastico";
d) mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni e delle Province:
- i dati relativi agli edifici scolastici comunque rilevati nel corso degli ultimi anni;
- un servizio di consultazione dei dati, in forma aggregata, raccolti a livello nazionale.
• le Regioni e le Province Autonome:
a) si dotano, dove ancora non avvenuto, di un proprio sistema di Anagrafe;
b) adeguano il "nodo regionale" esistente alla nuova architettura
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