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Accordo PCM 06.02.2014, n. 11

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6 - Disposizioni finali e transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione dei tracciati record, il Miur, le Regioni e le Province autonome si impegnano a realizzare, in accordo con gli Enti locali, il sistema di interscambio dei dati, in piena conformità alle regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività, come previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, secondo le modalità stabilite nell'Allegato Tecnico.

2. Nei successivi sei mesi, l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, verifica la funzionalità del sistema, dei servizi realizzati e la sua conformità alle regole tecniche stabilite.

3. Nel caso in cui gli Enti locali non garantiscano il sottoinsieme dei dati definiti dalla "Scheda Edificio scolastico", il Miur può provvisoriamente disporre, sentita la Regione competente, l'aggiornamento e l'implementazione dei dati sul "nodo regionale" tramite le singole Istituzioni Scolastiche autonome/Uffici Scolastici Regionali.

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