D.P.C.M. 11.02.2014, n. 98
1. I capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.
2. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
3. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.
4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
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