Nota MIUR 05.02.2014, prot. n. 353
Prima e seconda posizione economica personale A.T.A.. Blocco erogazione beneficio economico e recupero somme erogate per la liquidazione del beneficio.
Facendo seguito alla pregressa corrispondenza e nelle more della definizione dell'eventuale procedura di recupero del beneficio economico acquisito con decorrenza settembre 2011 ed erogato nel corso degli anni 2011 e 2012, si invita, comunque, a procedere al recupero delle somme eventualmente corrisposte al personale interessato con decorrenza settembre 2013 sia che si tratti di eventuali nuove attribuzioni, sia che si tratti di somme corrisposte per posizioni economiche acquisite con decorrenza settembre 2011.
E ciò in ragione di quanto disposto ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che dispone che "Per gli anni 2011-2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti... non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010...".
Restano, viceversa, in godimento le posizioni economiche acquisite con decorrenza antecedente alla data del 1° settembre 2011 e con effetto anche per il futuro.
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