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Decreto MIUR 31.01.2014, prot. n. 64

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2013/2014 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate.

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 7 - Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

a) esame del documento del Consiglio di classe previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

b) riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

c) esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

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