Nota MIUR 28.01.2014, prot. n. 263
Prima e seconda posizione economica personale A.T.A.. Blocco erogazione beneficio economico e recupero somme erogate per la liquidazione del beneficio con decorrenza 1° settembre 2011 ed annualità successive.
Con nota prot. n. AOODPIT 2820 del 19.12.2013, questo Dipartimento ha chiesto agli Uffici in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, di procedere al recupero diretto delle somme già erogate a favore del personale ATA, sia per la prima, sia per la seconda posizione economica acquisite e, conseguentemente, erogate con decorrenza 1° settembre 2011 ed annualità successive procedendo, altresì, al blocco di ogni ulteriore mensilità.
Con successiva nota prot. n. AOODPIT 28 del 9.1.2014 , a seguito della riunione congiunta tenutasi presso il MEF in data 8 c.m., il Dipartimento per l'Istruzione ha chiesto di sospendere l'applicazione della suddetta nota nella parte relativa al recupero delle somme già erogate a favore del personale ATA, acquisite ed erogate con decorrenza primo settembre 2011, in attesa dell'adozione di un apposito provvedimento legislativo che riuscisse a sanare la situazione in questione.
Nella considerazione che il decreto legge, recante disposizioni urgenti per il personale della scuola, non contiene disposizioni in merito alle posizioni economiche del personale ATA, si ritiene, allo stato, inevitabile procedere al suindicato recupero.
Con la nota prot. n. 325 del 10.01.2014, sollecitata con recente nota prot. n. 993 del 22.01.2014, codesto Dipartimento ha chiesto precisazioni in merito alle modalità con le quali procedere al blocco ed al recupero delle somme già erogate sia per la prima che per la seconda posizione economica del personale ATA.
Al riguardo nelle more delle interlocuzioni tra l'ufficio di Gabinetto di questo Ministero e l'ufficio di Gabinetto di codesto Ministero dell'Economia e Finanze circa l'eventuale recupero delle somme già corrisposte al personale interessato, si prega di non dar luogo, momentaneamente, al suddetto recupero, e si invita, altresì, a continuare all'applicazione del
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.