Decreto Interministeriale 05.06.2014
1. Sono ammesse al programma di sperimentazione le imprese pubbliche o private di cui all'art. 1, comma 2, anche associate in rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto legge 10 Febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 Aprile 2009, n. 33, che rispettino tutti i requisiti formali di legge in relazione alla affidabilità economica e finanziaria, alle capacità gestionali e risorse professionali, alla certificazione della qualità dei processi aziendali, nonché a tutti i requisiti di legge previsti per l'accesso ad appalti pubblici.
2. Inoltre, la singola impresa o rete di imprese (di seguito indicate come 'impresa') deve possedere:
- capacità di accogliere come apprendisti gli studenti, singolarmente o come gruppo-classe, appositamente individuati, della scuola o della rete di scuole che stipula la convenzione di cui al successivo articolo 5;
- esperienza nella formazione di apprendisti in relazione a profili professionali corrispondenti al livello dei diplomi di istruzione secondaria superiore o nelle relazioni con istituti di istruzione e formazione per l'alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi curricolari, stage;
- capacità formativa interna anche a favore dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate;
- capacità occupazionale in relazione al numero degli studenti che partecipano al programma sperimentale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di apprendistato;
- requisiti di osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale.
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