Decreto Interministeriale 05.06.2014
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, (di seguito indicate come "scuola") stipulano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con l'impresa, secondo quanto previsto e nei limiti del Protocollo d'intesa di cui al precedente articolo 4.
2. Le convenzioni, di cui al presente articolo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso sperimentale in relazione al progetto formativo, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti. A tal fine l'impresa designa un proprio rappresentante nel Comitato Tecnico scientifico delle istituzioni scolastiche.
3. Le convenzioni definiscono l'organizzazione didattica del percorso sperimentale di cui al successivo art.7. In particolare:
- i contenuti generali del progetto formativo, inclusi contenuti trasversali come la sicurezza negli ambienti di lavoro, la privacy e la trasparenza, principi di organizzazione del lavoro, ICT, ecc.
- l'articolazione della didattica in aula e sul posto di lavoro in relazione al calendario scolastico e all'orario di lavoro previsto per gli apprendisti;
- il numero di ore da effettuarsi in azienda durante il periodo di svolgimento delle lezioni;
- le modalità per l'adesione al programma da parte dei singoli studenti, in particolare se minori;
- le responsabilità del tutor scolastico e del tutor aziendale e le loro modalità di interazione;
- le responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'azienda inerenti al rapporto con gli studenti apprendisti e le loro famiglie, in particolare se minori;
- le iniziative di formazione per i docenti da svolgersi all'interno dell'impresa;
- i soggetti e le mod
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