Decreto Interministeriale 05.06.2014
1. I percorsi sperimentali, nei loro aspetti educativi, formativi e contrattuali sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità tali da garantire la piena consapevolezza della scelta, anche ai fini degli eventuali sbocchi occupazionali.
A tale scopo, l'istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate, promuove presso le famiglie e gli studenti delle terze classi iniziative di informazione e diffusione atte ad assicurare la conoscenza:
- del progetto sperimentale e delle sue finalità;
- della convenzione stipulata tra la scuola e l'azienda, di cui al precedente art. 5;
- delle modalità di individuazione degli allievi;
- del doppio 'status' di studente e di apprendista, riassunto in un 'piano formativo personalizzato' in cui viene declinato il complessivo percorso di studio e di lavoro.
2. Per l'intera durata del "piano formativo personalizzato" dovrà essere garantita:
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 167 del 2011 - la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate;
- la designazione di un tutor scolastico con formazione e competenze adeguate, individuato tra i docenti del Consiglio di classe.
3. In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, per qualsiasi motivo, agli allievi è garantito il rientro nei percorsi scolastici ordinari.
4. I rapporti tra lo studente e l'impresa e i diritti e doveri che ne discendono sono regolati dallo specifico contratto individuale di apprendistato che lo studente sottoscrive ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali.
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