Decreto Interministeriale 05.06.2014
1. I percorsi sperimentali di cui al presente decreto sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica e di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in collaborazione con INDIRE e ISFOL.
2. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di valutazione intermedia e finale, l'istituzione scolastica valuta gli apprendimenti degli studenti apprendisti tenuto conto anche delle valutazioni espresse dal tutor aziendale secondo i criteri e le modalità previsti dalla convenzione di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. Il periodo di apprendistato concorre alla determinazione del credito formativo ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi del corso di studio.
4. In caso di interruzione del percorso sperimentale, la certificazione delle competenze acquisite, di cui all'art. 5 comma 3, costituisce credito, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico ordinario per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi dell'istruzione e della formazione.
5. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite da parte degli allievi con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento che frequentano i percorsi in apprendistato, sono effettuate nel rispetto delle rispettive normative vigenti con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
6. La certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lett. a) della legge n. 53/2003, rilasciata dalle istituzioni scolastiche a conclusione dei percor
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