Decreto MIUR 30.06.2014, prot. n. 526
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui all'articolo 2, devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
c) godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può di
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