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Decreto MIUR 30.06.2014, prot. n. 526

Costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui all'articolo 2, devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di ammissione:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;

c) godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può di

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