Decreto MIUR 30.06.2014, prot. n. 526
1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 5.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3.
3. L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, dal Direttore generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica con provvedimento motivato, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. In tali casi, i Presidenti delle Commissioni formalizzano alla Direzione generale competente in materia di AFAM l'elenco dei candidati distinti per disciplina, per i quali sussistono i motivi di esclusione indicando, a fianco di ciascun nominativo, le cause specifiche di esclusione e inviando copia della domanda e della relativa documentazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
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