Decreto legge 24.06.2014, n. 90
Titolo I - Misure urgenti per l'efficienza della P.A. e per il sostegno dell'occupazione
Capo I - Misure urgenti in materia di lavoro pubblico
1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.».
2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare» sono sostituite dalle seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica».
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