Decreto legge 24.06.2014, n. 90
Titolo II - Interventi urgenti di semplificazione
Capo I - Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione
1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi».
2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato».
3. Il comma 3-bis dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.
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