Decreto legge 24.06.2014, n. 91
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo I - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo
1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario, inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche. 11
3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
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