Decreto legge 24.06.2014, n. 91
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo I - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo
1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È altresì ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonché la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a con
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