Decreto legge 24.06.2014, n. 91
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo I - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
c) essere redatto in forma scritta.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una del
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