Decreto legge 24.06.2014, n. 91
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo II - Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico 31 entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso.
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