Decreto legge 24.06.2014, n. 91
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo II - Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonché alla Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, è sostituito dal seguente:
«3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013».
2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012
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