Decreto legge 24.06.2014, n. 91
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo III - Disposizioni urgenti per le imprese
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizza
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