Decreto legge 24.06.2014, n. 91
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo III - Disposizioni urgenti per le imprese
01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche,»;
b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4» e prima delle parole: «, realizzati negli edifici esistenti» sono inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,».
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili.
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6 e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
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