Legge 23.06.2014, n. 89
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «anno 2015» sono inserite le seguenti: «, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico,»;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta»;
al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni»;
il comma 6 è soppresso.
All'articolo 4:
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativ
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