Nota MIUR 10.06.2014, prot. n. 2034
D.M. 353 del 23 maggio 2014. Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Chiarimenti.
Con riferimento a taluni quesiti pervenuti, si precisa quanto segue:
1) Per quanto concerne i percorsi di abilitazione ordinamentali SSIS/TFA, si rinvia all' Avviso del 9 ottobre 2012 pubblicato sul sito internet nella sezione dedicata al TFA, avente per oggetto "Relazione tra il Tirocinio Formativo Attivo e le c.d. "abilitazioni verticali", "a cascata" o, comunque, appartenenti ad ambiti disciplinari - Valutazione dei titoli relativi ai diplomi di abilitazione" e alla relativa tabella, riassuntiva delle disposizioni in vigore. A mero titolo di esempio, un abilitato nella classe di concorso 52/A, risulta abilitato anche nelle classi di concorso 51/A, 50/A e 43/A, e può pertanto iscriversi nelle relative graduatorie.
Quanto ai punteggi, sì opera sulla base di quanto previsto dal DM 308/2014: il punteggio previsto al punto A.4) della tabella A allegata al DM 308/2014 può essere caricato dall'aspirante in una qualsiasi delle classi ricomprese, a sua scelta, come del resto ivi precisato ("Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato"). L'aspirante può iscriversi nelle altre classi di concorso, vedendosi riconosciuto il punteggio relativo al punto A1) e integrare la sezione C1 del modulo dì domanda A1 aggiungendo alla voce TFA una casella da 6 punti da sbarrare ai sensi del punto A.5).
2) Ai fini della decurtazione del servizio coincidente con l'anno di durata legale del corso, l'anno accademico di riferimento, per il TFA, è il 2012/2013, in quanto anno di effettivo svolgimento del percorso. Qualora l'anno indicato fosse diverso, le segreterie procederanno d'ufficio alla correzione e contatteranno l'aspirante per la dichiarazione del servizio eventualmente svolto e dei titoli conseguiti nell'anno erroneamente
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