Circolare 30.07.2014, n. 18
D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014) recante "disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" - contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro e contratto di apprendistato - indicazioni operative per il personale ispettivo.
Il D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014, ha introdotto importanti novità in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro e apprendistato.
Trattasi di interventi volti a semplificare il ricorso a tali tipologie contrattuali e che impattano necessariamente sull'attività del personale ispettivo di questo Ministero, rispetto alla quale è opportuno fornire alcuni orientamenti interpretativi finalizzati ad uniformarne comportamento.
Contratto a tempo determinato
Il D.L. n. 34/2014 interviene a modificare anzitutto l'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, eliminando definitivamente l'obbligo di indicazione delle ragioni di carattere "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro.
Secondo la nuova formulazione del Decreto del 2001 "è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contralto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".
La disposizione consente pertanto l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, anche nell'ambito di una somministrazione a tempo determinato (v. infra), senza alcuna indicazione delle citate ragioni giustificatrici purché il singolo rapporto, comprensivo di proroghe, non superi i 36 mesi.
Ai fini della legittima instaurazione del rapporto è quindi sufficiente l'indicazione di un termine che, nell'atto scritto di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001, può risultare "direttamente o indirettamente" (v. ML circ. n. 42/2002).
La sussistenza di specifiche ragioni giustificatrici continua tuttavia, anch
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.