Nota MIUR 17.07.2014, prot. n. 7213
Graduatorie ad Esaurimento. Scioglimento riserva. Chiarimenti.
Pervengono segnalazioni in merito all'impossibilità di sciogliere on-line la riserva per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che hanno conseguito l'abilitazione al termine della frequenza del Tirocinio Formativo Attivo.
Al riguardo, premesso che il TFA, istituito con D.M. 10 settembre 2010 n. 249, non è mai stato titolo di accesso alle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), si ritiene opportuno chiarire che possono sciogliere la riserva soltanto i docenti il cui titolo di abilitazione conseguito coincida con la causale a suo tempo inserita all'atto di iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti.
Con l'occasione, si precisa che la nota prot. n. 4960 del 15 giugno 2011, più volte citata nelle suddette segnalazioni ("Gli aspiranti, certamente in numero residuale, che si trovino a dover sciogliere riserve relative a titoli di accesso diversi da quelli sopraelencati dovranno pertanto rivolgersi all'ufficio scolastico provinciale competente per la gestione della domanda"), deve riferirsi a vecchi titoli di accesso alle graduatorie permanenti, i cui codici non sono stati storicizzati nel sistema informativo (per esempio, vecchi concorsi per titoli ed esami, sessioni riservate di abilitazione di cui ai DD.MM. 21 e 85 del 2005, ecc.), la cui correzione è devoluta agli uffici scolastici territoriali.
Analogamente non è consentito sciogliere la riserva ai docenti che si abilitano a seguito della frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali e degli altri percorsi formativi di nuova istituzione.
Sono fatte salve le disposizioni relative ai docenti di cui all'art. 17 comma 15 del D.M. 249/2010, contenute nel D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 all'art. 6 commi 2 e 3.
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