Nota MIUR 28.07.2014, prot. n. 2507
Decreto legge n. 90/2014. Trattenimento in servizio personale della scuola.
Come è noto, il decreto legge n. 90/2014, in corso di conversione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 144 del 24/6/2014, ha provveduto tra l'altro, ad abolire l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto, oltre ad abrogare, al comma 1, l'articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992 (e quindi, implicitamente, il comma 5 dell'articolo 509 del D.lgs. n. 297/1994 che ad esso si richiamava), stabilisce, al comma 2, che "i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati". Inoltre, sempre ai sensi del comma 2, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore.
Le uniche deroghe sono previste al comma 3 per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato, i cui trattamenti in servizio sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
Nel richiamare l'attenzione di codesti uffici sulla necessità di dare attuazione alla suddetta normativa nella gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola, inclusi i dirigenti scolastici, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
1) A seguito dell'entrata in vigore del decreto, è fatto divieto di disporre trattenimenti in servizio a beneficio del personale che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.
2) I trattenimenti in servizio disposti a partire dall'anno scolastico 2014/2015, non essendo ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, sono revocati ex lege.
3) I trattenimenti in servizio eventualmente già disposti, esplicando i loro effetti con riferim
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