CCNQ 05.05.2014
Capo III - Disposizioni particolari e finali
1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dirigenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, dell'art. 4, comma 2, ed dell'art. 5. Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 4 l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.
4. I dati di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 dovranno essere inseriti nell'applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. La mancata trasmissione dei dati entro
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