CCNQ 05.05.2014
Capo III - Disposizioni particolari e finali
1. Alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, continua ad applicarsi l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 1 siano comunque rappresentative in altre aree o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, il Dipartimento della funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.
3. Il piano di cui al comma 2 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.
4. La restituzione di cui al comma 2 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a cinque anni.
5. Ove l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività,
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