CCNQ 05.05.2014
Capo III - Disposizioni particolari e finali
1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5.
2. Per agevolare l'iter propedeutico alle elezioni delle rappresentanze elettive, i permessi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e all'art. 4, comma 2, lett. a) continuano ad essere transitoriamente fruiti sotto forma di cumulo dalle associazioni sindacali rappresentative. Il predetto periodo transitorio si concluderà entro il termine perentorio del 30.06.2014 o, se precedente, alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.
3. Il contingente dei distacchi cumulati, ottenuto moltiplicando i minuti dei permessi di cui al comma 2 per il numero dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2011, ammonta a numero 48 distacchi e viene suddiviso tra le associazioni sindacali rappresentative, nel rispetto dell'art. 43, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come da allegata tavola 19.
4. La tavola 19 entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avrà valore sino al 30.06.2014 o, se precedente, sino alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.
5. Laddove alla data del 30.06.2014 non si sia ancora proceduto alla elezione delle rappresentanze elettive, la fruizione dei
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